Camera dei deputati

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Testo unico delle leggi elettorali

Titolo VI: Disposizioni Speciali per il Collegio "Valle D'Aosta"
  • Art. 93

    Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'art. 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.

    E' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

    In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età.